La pratica commerciale contestata (riferita al 20111-2012) è consistita nella diffusione di numerosi messaggi promozionali, per una campagna pubblicitaria realizzata, a giudizio dell'Autorità, «attribuendo ai prodotti reclamizzati benefici enfatizzati e non conformi alla discipline del settore. Tali da suggerire una sostanziale equivalenza tra l'uso costante delle gomme da masticare e una corretta igiene orale».
Il provvedimento evidenzia come alcuni “claim” salutistici utilizzati non avessero ricevuto puntuale avallo delle competenti autorità europee nei termini prospetatti dai messaggi. Il Tar ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le censure rivolte contro il giudizio d'ingannevolezza «della pratica commerciale sanzionata».
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