A rivenire l’immondizia era stato il Corpo Forestale. Dopo la segnalazione, il Comune aveva ordinato alla Provincia di intervenire e così è stato. Ma “nonostante la Provincia abbia eseguito l’ordine di rimozione, impugna il provvedimento in questione al fine di ottenere il rimborso dei costi sostenuti, ritenendo che sarebbe stato onere del Comune provvedere all’incombente, posto illegittimamente a carico dell’ente provinciale”.
A cosa si appiglia l’ente guidato da Alessandro Romoli? Il luogo dell’abbandono “non sarebbe una pertinenza della strada provinciale in questione bensì un cosiddetto ‘relitto stradale’, ossia un tratto di strada dismesso non più utilizzato ai fini della viabilità. L’impossibilità di qualificare il tratto di strada sul quale sono stati rinvenuti i rifiuti come pertinenza – sempre secondo quanto sostenuto nel ricorso - farebbe venir meno la competenza della provincia sulla manutenzione dello stesso ai sensi delle previsioni del Codice della strada”.
Opposta la tesi del Comune secondo cui il provvedimento è legittimo perché fa “capo alla Provincia il dovere di manutenzione, custodia e vigilanza quale ente proprietario della strada sulla quale sono stati rinvenuti i rifiuti da parte del Corpo Forestale”.
I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno dato ragione a Palazzo dei Priori sostenendo che “il ricorso sia infondato in quanto la qualificazione del tratto di strada in questione come ‘relitto stradale’ non ha alla base un atto amministrativo di declassificazione o di sdemanializzazione, ragion per cui deve ritenersi che lo stesso continui ad essere una pertinenza della strada provinciale la cui manutenzione grava pacificamente sulla Provincia ricorrente”.